Ingiuria e percuote la moglie: addebitabile a lui la separazione

    Ingiurie e percosse ai danni della moglie comportano per il marito l'addebito della separazione. Irrilevante il fatto che i comportamenti aggressivi e violenti da lui tenuti e le insofferenze manifestate dalla donna si siano concretizzati all'interno di un rapporto coniugale già deteriorato.

    Ufficializzata la rottura tra moglie e marito, i giudici di merito ritengono, sia in primo che in secondo grado, addebitabile all'uomo la separazione, poiché «egli ha tenuto una condotta violenta e aggressiva nei confronti della consorte», mentre «non è emersa la prova di un comportamento contrario ai doveri coniugali posto in essere dalla donna nei confronti del marito». Con il ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l'uomo sostiene sia stato «erroneamente confermato» in Appello «l'addebito della separazione, senza valutare se le violazioni dei doveri coniugali (violenze fisiche e morali) risultanti dall'istruttoria avessero i requisiti di efficienza causale rispetto alla irreversibile crisi coniugale», pur avendo una testimone dichiarato che «le insofferenze della donna si erano instaurate in un rapporto già deteriorato» e dunque «erano prive», sostiene il legale, «di rilevanza causale rispetto al venir meno dell'affectio coniugalis». All'obiezione proposta dalla difesa, però, i magistrati di Cassazione ribattono osservando la correttezza della valutazione compiuta dai giudici d'Appello, i quali «hanno valorizzato elementi probatori attestanti che l'uomo ha serbato, in più occasioni, una condotta violenta ed aggressiva nei confronti della coniuge, ingiuriandola e percuotendola». Significativo quanto riferito da un figlio della coppia: «mio padre era aggressivo con mia madre, in caso di problemi, alzava la voce e talvolta anche le mani; le puntava un coltello e gesticolava con esso, chiedendole di dargli i soldi che gli servivano per l'attività». A confermare le dichiarazioni del figlio c'è, osservano i giudici, la deposizione resa da una testimone, la quale ha riferito di «avere accompagnato la donna al ‘Pronto Soccorso' per delle percosse che ella mi ha detto di aver subito dal marito», e questo racconto ha trovato riscontro, sottolineano i giudici, «nella querela presentata, in tale occasione, dalla donna». Tirando le somme, vi sono tutti i presupposti per «ritenere addebitabile all'uomo la separazione coniugale». Anche tenendo presente il principio secondo cui «le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di quelle violenze». Privo di valore, concludono i giudici, il riferimento fatto dall'uomo alle dichiarazioni di un'altra testimone, la quale ha sostenuto che, a suo parere, «moglie e marito non hanno mai avuto un'intesa serena. C'era sempre qualcosa che non andava bene all'uno o all'altro». Tale testimonianza «non riferisce alcun comportamento omogeneo a quello delle aggressioni violente» compiute dall'uomo, osservano, infine, i giudici.

    a cura di Avv. Carlo Ioppoli , Cassazionista del Foro di Roma

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