Diritto di famiglia

Il Diritto di Famiglia è una branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari in genere: Parentela e affinità, matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione e il divorzio.  La famiglia è la cellula della società, il primo nucleo sociale, in cui l’individuo forma ed esprime la propria persona ed è fenomeno in continuo mutamento. È proprio per l’importanza del suo oggetto e per la delicatezza dei rapporti che esso involge che il diritto di famiglia è area giuridica attuale e affascinante ma, al tempo stesso, estremamente complicata sia per il giurista sia, e ancor di più, per il comune cittadino che quotidianamente si trova coinvolto nelle dinamiche dei rapporti, cui la famiglia dà origine e nelle problematiche che da essa derivano. Complicata perchè la legge spesso si fa ombrosa e timida nel disciplinare certi aspetti delle relazioni familiari; perchè alcune realtà sociali oggi molto diffuse sono guardate ancora da lontano, per non dire con sospetto, dal nostro Legislatore, il quale ritarda il suo intervento, deciso e decisivo, nella loro regolamentazione e crea quell’incertezza giuridica che disorienta gli operatori del diritto e gli stessi cittadini. E ancora, complicata perchè al dato normativo a volte incerto e frammentario fa eco la diversità delle prassi attuate nei vari tribunali, di ulteriore disorientamento per coloro che chiedono tutela e per coloro che a tal fine devono adoperarsi. Questi però sono problemi, la cui soluzione sfugge a chi ogni giorno si trova a fare i conti con le diverse realtà legate alla famiglia, che richiedono invece interventi pronti e immediati, perchè le relazioni familiari e, con loro, le relative problematiche, sono in continuo mutamento, sicchè certe situazioni critiche hanno bisogno di risposte immediate, che non si perdano negli anfratti dell’iter parlamentare e, se possibile, nemmeno in quelli angusti delle aule di giustizia

 

 

FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE

  • La Costituzione dedica alla famiglia tre articoli:
    L’art. 29 stabilisce che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla egualianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
    L’art.30 stabilisce che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
    L’art.31 stabilisce che “La Repubblica a gevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
    Da queste tre disposizioni costituzionali si possono desumere alcuni principi:
  • Il principio di autonomia della famiglia,
  • il principio di uguaglianza fra i coniugi,
  • il principio di tutela dei filgi nati fuori dal matrimonio,
  • il principio dell’autonomia educativa,
  • il principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.

 

FAMIGLIA NEL CODICE CIVILE

La maggior parte degli articoli che lo compongono hanno oggi un contenuto profondamente diverso da quello che avevano nel testo originario del 1942. Il diritto di famiglia codoficato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi. Il primo libro del codice venne riformato dalla legge 19 maggio1975 n°151, che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali. con la legge del 1975 venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l’istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori. Il diritto di famiglia nel corso degli anni subì altre modifiche: La legge n° 431/1967 intregrò le norme del codice in tema di adozione e affido, che successivamente vennero riformati con la legge n°184/1983 e con la legge n°149/2001, nel 1970 venne introdotto il divorzio (lege n°898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 (legge n° 74/1987), con la legge n°121/1985 (legge che rese esecutivo l’accordo del 1985 che modificò il Concordato del 1929) venne modificata la disciplina del matrimonio concordatario, la legge n° 40/2004 regolamentò la procreazione medicalmente assistita. la legge n° 54/2006, la c.d.legge sull’affidamento condiviso rivoluziona l’assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile. L’interesse morale e materiale del minore diviene linea guida nella decisione del giudice. Questi, nelo regolamentare i rapporti figli-genitori, dovrà prediligere, in quanto compatibile con interesse del minore, la soluzione dellìaffido condiviso su quello monogenitoriale. Importante è il riferimento del nuovo art.155 c.c. al diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

 

I RAPPORTI DI PARENTELA

I rapporti di parentela sono disciplinati dagli articoli 74-78 del c.c. Ai sensi dell’art.74 la parentela è il vincolo tra due persone che discendono dallo stesso stipito. Le linee di parentela si dividono in : Parentela in linea retta di cui all’art.75 c:c: quando le persone discendono l’una dall’altra come ad esempio padre e figlio; Parente in linea collaterale quando, pur avendo uno stipite in comune non discendono l’una dall’altra, come ad esempio fratello e sorella. L’articolo 77 statuisce invece le c.d. affinità che sono i vincoli tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, come ad esempio, il genero e la nuora.