Le spese straordinarie vanno ripartite in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge

Il caso

Il Tribunale accoglieva la domanda proposta dall'attrice e condannava il convenuto a rimborsare la metà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni a titolo di spese straordinarie dalla moglie per il figlio. Assumeva il Tribunale che potessero rientrare nelle spese ordinarie, previste nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, i viaggi di istruzione, le spese di iscrizione scolastiche, le tasse universitarie e le spese connesse che dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte.

Avverso tale pronuncia veniva proposto gravame innanzi alla Corte di appello territorialmente competente la quale accoglieva l'impugnazione evidenziando che dovevano intendersi quali spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, dovendo distinguersi dagli esborsi che destinati ai bisogni ordinari del figlio, e, che certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà, e che perciò richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.

Sulla base di tali premesse, la Corte di merito ha ritenuto che non rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata in sede diversa e lontana dal luogo di residenza, comprese le spese di iscrizione all'università, di alloggio e di viaggio, perché la frequenza universitaria e le conseguenti spese, erano prevedibili, in quanto la qualità professionale dei genitori e il titolo di studio dei medesimi, in sostanza l'elevato livello socio-culturale della famiglia del figlio, erano tali da far presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l'università anche privata.

Analogamente la Corte d'appello escludeva che potessero ritenersi spese straordinarie quelle mediche, poiché gli importi non erano tali da poter qualificare gli esborsi come straordinari, anche per il tenore di vita familiare.

Per le stesse ragioni, non venivano considerate straordinarie le spese per l'attività sportiva e per il corso di musica del figlio, essendo tali attività ormai prevedibili per un giovane della stessa età del ragazzo e di importo non rilevante, in considerazione delle condizioni sociali ed economiche dei genitori.

Veniva proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte sulla base di unico motivo. Resisteva la controparte con controricorso.

Disamina del motivo di censura

Con l'unico motivo di ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,155, 315-bis e 337-ter c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso che le spese oggetto della richiesta di rimborso potessero essere considerate spese straordinarie, per essere in buona sostanza prevedibili per il figlio di due professionisti. Il resistente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per due motivi. In primis deduceva il difetto di autosufficienza del ricorso perché la controparte non aveva indicato, neppure sinteticamente, i motivi di appello, né aveva operato la completa riproduzione del percorso motivazionale compiuto della decisione impugnata, omettendo anche di descrivere tutti i documenti sui quali la domanda era fondata. In secondo luogo, riteneva che le censure fossero rivolte agli apprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dalla Corte territoriale e sottratti al sindacato di legittimità.

La Suprema Corte riteneva infondata l'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso sostenendo che dalla complessiva lettura dello stesso era possibile evincere con chiarezza lo svolgimento del processo, le ragioni della decisione impugnata e i motivi per cui la parte aveva impugnato tale statuizione. Anche l'ulteriore eccezione pregiudiziale veniva ritenuta infondata, atteso che la ricorrente aveva investito il giudice di legittimità della verifica della correttezza giuridica della nozione di imprevedibilità di tali spese, così come intese dal giudice di merito, che la parte aveva contestato offrendo una diversa nozione.

La Cassazione ritiene invece il ricorso fondato sia pure con delle precisazioni; la Suprema Corte ha più volte ribadito che le spese mediche e scolastiche sono da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie abitudinarie, sono quegli esborsi che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, anche se non predeterminabili nel quantum e nel quando, ma lo sono invece nell'an. Nella stessa ottica si ritiene che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza rientra nelle vere e proprie spese straordinarie, attesa l'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi.

La ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno.

Conclude la Cassazione affermando che in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno.

In conclusione, accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata alla Corte d'appello competente territorialmente anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ., sez. I, ord., 18 marzo 2024, n. 7169
AVV. CARLO IOPPOLI - PRESIDENTE DEGLI AVVOCATI FAMILIARISTI ITALIANI
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