REGIONE CON ALTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE? VA RICONOSCIUTO IL MANTENIMENTO ALLA MOGLIE

Assegno di mantenimento alla moglie che, ufficializzata la separazione dal marito, è destinata ad avere grosse difficoltà nel cercare un impiego, anche a causa del contesto territoriale regionale, caratterizzato da una forte disoccupazione e da una larga diffusione del precariato (Cassazione, ordinanza n. 18820/2022).

Mantenimento. In Tribunale viene pronunciata la separazione personale tra i coniugi. Allo stesso tempo, viene revocato «il contributo, posto a carico dell'uomo, al mantenimento a favore dei due figli, ormai maggiorenni, e a favore della moglie». In Appello, invece, i giudici riconoscono alla donna il diritto di ottenere un sostegno economico, seppure minimo – 150 euro al mese –, dal marito. Ciò perché, innanzitutto, «non vi è prova che ella lavori ‘in nero' e che conviva stabilmente con un altro uomo», e poi perché «non è emersa la possibilità di una sua effettiva capacità lavorativa». Su quest'ultimo punto i giudici sottolineano che la signora ha quasi 50 anni, «non ha mai lavorato ed è priva di titoli di studio». Ella ha diritto al mantenimento, quindi, anche perché «è migliore la condizione economica» del marito.

Disoccupazione. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale che rappresenta il marito. Inutili le obiezioni alla considerazione, compiuta in Appello, secondo cui «la donna non ha una concreta attitudine lavorativa». I magistrati di terzo grado sottolineano i dettagli della vicenda. In particolare, viene ritenuto palese come la donna non abbia «una concreta possibilità di reperire occasioni di lavoro». Ciò alla luce di alcuni fattori inequivocabili, ossia «la sua età anagrafica, la sua inesperienza lavorativa» e, soprattutto, «l'attuale e notoria situazione del mercato del lavoro in omissis, situazione caratterizzata da una elevata percentuale di disoccupati e da una larga diffusione del precariato negli impieghi». Tirando le somme, per i giudici non vi sono dubbi: la moglie ha dato prova della esistenza di «una situazione di concreta impossibilità di svolgere attività lavorativa retribuita». Ecco perché non è contestabile l'obbligo del marito di versarle ogni mese 150 euro.  


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